PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 57:

              1) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, e salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi»;

          b) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

      «Art. 74-bis. - (Tardivo pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis dell'articolo 57, la sanzione dovuta, in caso di tardivo pagamento, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è commisurata alla parte dell'imposta dovuta dal soggetto responsabile».